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24 FEBBRAIO 2009

Domanda
(Flora, 24 febbraio). Nell'aprile 2006 ho stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile e a rimborso libero, e ho già rimborsato metà del capitale (esente dalla penale del rimborso). Vorrei continuare a rimborsare quote di capitale e desidero quindi sapere se in questi anni ci sono state variazioni legislative in merito alla penale di estinzione che, da contratto, risulta del 3%.
Risposta
Il Dl 7/2007 (cosiddetto Decreto Bersani, convertito dalla legge 40/2007) ha stabilito un limite massimo alle penali da versare in caso di estinzione anticipata per i mutui a tasso variabile sottoscritti prima del febbraio 2007. L'importo da versare alla banca cambia in funzione del momento dell'estinzione: se questa avviene prima del terz'ultimo anno di vita del mutuo è pari allo 0,5% del capitale residuo; se avviene durante il terz'ultimo anno è pari allo 0,2%; se avviene negli ultimi due anni che precedono il termine del piano di ammortamento originario non è dovuta alcuna penale.

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